StudioFerraria.com
StudioFerraria.com
StudioFerraria.com
StudioFerraria.comStudioFerraria.com
StudioFerraria.com
home
Lo Studio, nell'ambito di una offerta professionale la più completa possibile, si occupa di curare la costituzione dei GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico). Con regolamento comunitario nr. 2137/85 l'Unione Europea ha introdotto tale nuova entità giuridica, intimamente legata al diritto comunitario, con lo scopo principale di favorire la cooperazione transnazionale delle imprese. Proprio il carattere transnazionale è innanzitutto il primo requisito richiesto per la nascita del GEIE che deve costituirsi con almeno due membri di diversa nazionalità, ovviamente comunitaria. Sinteticamente si può dire che il Gruppo, in quanto strumento di cooperazione, ha l'obiettivo principale di incrementare ed agevolare l'attività dei propri membri, migliorandone i risultati anche non solo sotto il profilo strettamente economico, ma anche, perché no, sotto il profilo della assunzione del rischio di impresa. Il GEIE infatti, per come è stato concepito dall'Unione, può essere utilizzato anche per scopi diversi dalla sola realizzazione dei profitti; le imprese infatti potranno essere spinte a costituire un GEIE esclusivamente al fine di ripartire rischi ed oneri particolarmente elevati e per poter usufruire di servizi comuni al fine di renderli meno costosi e più efficienti. Ciò potrebbe essere particolarmente "appetibile" per le imprese non foss'altro perché non esistendo alcuna restrizione di tipo economico ed essendo possibile operare in qualunque settore, il Gruppo è uno strumento che si dimostra particolarmente utile ed interessante, oltre che alle grandi aziende, anche e soprattutto alle medie-piccole. Un esempio banale della utilità-duttilità che ha il GEIE si può rinvenire nell'ipotesi in cui più imprenditori si riuniscano per poter concorrere alla aggiudicazione di un appalto.
Per quanto riguarda il recepimento del regolamento comunitario, il nostro legislatore ha provveduto con la L. 240/91 che in modo piuttosto snello disciplina compiutamente la materia. Iniziando dalla costituzione, questa è possibile sia tra persone fisiche, sia tra società di ogni tipo, sia tra altre "entità" giuridiche di altra natura (associazioni, consorzi, ecc.) sempre che svolgano attività economica in uno dei Paesi dell'Unione. Tuttavia il concetto di attività economica deve essere interpretato in modo molto elastico (perché lo dice il regolamento) giacchè l'adesione ad un GEIE è consentita anche ad aziende pubbliche, enti scientifici, di ricerca, università, ecc.
Per quanto riguarda la sede del Gruppo, il regolamento prevede che essa sia individuata nell'ambito del territorio di uno Stato membro senza necessità però che sia situata nel luogo dove il Gruppo svolge l'attività principale, anche perché al GEIE è consentito svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio comunitario. Il Gruppo si costituisce per atto scritto da depositarsi presso apposito Registro (se in Italia presso il Registro delle imprese) e tale atto dovrà essere pubblicato per estratto sulla GUCE. Sotto il profilo fiscale vi sono alcune particolarità di assoluto interesse. L'art. 40 del regolamento dispone che il risultato economico (laddove esistente) della attività svolta dal GEIE, è soggetto ad imposta solo tramite imposizione dei singoli membri. Ergo, il GEIE è "immune" dalle imposte dirette le quali saranno imputate invece ai singoli partecipanti in quota parte. Questo è stato stabilito, probabilmente, nel tentativo di pervenire ad un regime fiscale "neutro" in ambito europeo, tale da evitare che l'attribuzione di una specifica soggettività passiva finisse per condizionare l'ubicazione del Gruppo in questo o quel Paese.