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Nell'ambito della pianificazione internazionale può spesso rendersi utile il ricorso alla costituzione di "enti" ognuno con proprie caratteristiche e finalità. Di seguito si riportano, molto sinteticamente, perchè poi ogni aspetto operativo andrà esaminato caso per caso, le principali peculiarità del trust, della familien stiftung di diritto lussemburghese e della fondazione.
TRUST

il "trust" è un istituto di "Common Law" nato e sviluppatosi in Inghilterra ed esteso poi a tutte le giurisdizioni non di "Civil Law". La costituzione di un Trust prevede il trasferimento di valori e beni patrimoniali da un soggetto (Settlor) ad un altro (Trustee) affinchè questi vengano amministrati o usati in favore e nell'interesse di uno o più beneficiari (beneficiaries). Il Trust non è una persona giuridica e quindi non può essere titolare dei relativi valori patrimoniali. Al Trustee spetta una totale discrezione nell'amministrazione dei beni in favore dei beneficiari ed è una "entità" che viene utilizzata principalmente per ottimizzare il carico fiscale ovvero per una migliore pianificazione successoria. Da considerare che l'istituto del Trust è in totale esenzione da imposte nelle Cayman Island e a Guernsey.
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FAMILIEN STIFTUNG

E' un istituto nato, al contrario del Trust, nei paesi di "Civil Law" dell'Europa continentale, ma trova attualmente diritto di cittadinanza pieno nel Principato di Liechtenstein visto che la legislazione di questo Paese consente la fondazione di famiglia esclusivamente per la regolazione della successione. Tramite tale istituto, infatti, si può destinare un patrimonio ad uno scopo ben preciso tramite il fondatore. La fondazione è una persona giuridica ed è proprietaria del patrimonio; essa sarà amministrata da un consiglio di fondazione di cui almeno un componente deve essere domiciliato nel Principato. La Familien stiftung si costituisce con atto scritto e sconta una tassa annuale di 1000 Fr.Sv. oltre all'IVA pari al 7,5% sui servizi bancari e fiduciari.
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